L’articolo 20 della L.R. 61/2024 affida ai Comuni la competenza per il riconoscimento delle associazioni Pro-Loco e la tenuta dell’elenco comunale delle stesse, previa verifica dei requisiti statutari e organizzativi di legge:
a) lo Statuto dell'Associazione deve sancire un ordinamento interno a base democratica e un'organizzazione funzionale conforme alle norme del libro I, titolo II, capo II, del Codice Civile;
b) le entrate per le quote associative e per contributi vari di enti, associazioni e privati, nonché le eventuali altre entrate derivanti dallo svolgimento di attività attinenti ai compiti delle Pro Loco, devono essere adeguate al perseguimento delle finalità statutarie dell'ente.
Con Delibera di Giunta Comunale n. 8/2026 è stato istituito l'elenco comunale delle Associazioni Pro Loco.
Il Comune tiene e aggiorna l’elenco delle Associazioni Pro Loco.
Le modifiche dello Statuto dell'Associazione Pro Loco iscritta all'elenco comunale devono essere comunicate entro quindici giorni dalla loro approvazione, al Comune competente per territorio per la verifica della permanenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento e iscrizione nell'elenco.
Il Comune provvede all’aggiornamento dell’elenco disponendo la cancellazione delle Associazioni Pro Loco:
a) nel caso in cui sia accertato che siano venute meno una o più delle condizioni che hanno dato luogo all’iscrizione e l’Associazione, previa richiesta del Comune, non provveda a ripristinarle entro novanta giorni;
b) nel caso in cui sia accertato che l’Associazione non svolge alcuna delle attività o funzioni dichiarate nello Statuto;
c) nel caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione.