Descrizione
A seguito della comunicazione dell'Ufficio Elettorale Regione Toscana con la quale è stato trasmesso il verbale dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale relativo alle operazioni di sorteggio e l'elenco delle liste ammesse, la Giunta Comunale, con delibera n. 81 del 26/09/2025,, ha assegnato gli spazi per la propaganda elettorale, distintamente e in parti uguali, fra le liste ammesse alla competizione elettorale, secondo l'ordine di ammissione delle liste di candidati partecipanti alla consultazione.
I materiali di propaganda elettorale dovranno essere affissi negli appositi spazi assegnati dal Comune secondo le seguenti indicazioni tecniche :
- presso le 3 ubicazioni dei tabelloni per l'affissione dei manifesti elettorali (in ogni postazione spetta, ad ogni lista una superficie di metri 1 di base per metri 2 di altezza): (vedi Delibera GC 76/2025)
- il posto assegnato alle liste in base all'ordine di ammissione come risultante dal sorteggio dell'Ufficio circoscrizionale centrale numerando gli spazi progressivamente a partire da sinistra verso destra, su di una sola linea orizzontale: (vedi Delibera GC n. 81/2025).
La facoltà di partecipare alla propaganda elettorale è riconosciuta ai partiti o gruppi politici ammessi alla competizione elettorale con liste circoscrizionali di candidati.
Non vi sono spazi riservati per i candidati a Presidente della Giunta regionale.
Ulteriori informazioni
Normativa in materia di propaganda elettorale:
A partire dal 30° giorno antecedente le elezioni (e quindi da venerdì 12 settembre 2025) la propaganda elettorale a mezzo di affissione di manifesti, stampati e di altro materiale elettorale effettuata dai partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale è consentita solo negli appositi spazi a ciò destinati dal Comune ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della legge 4 aprile 1956, n. 212.
E’ vietato pertanto affiggere materiali di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi assegnati dal Comune.
Il Comune provvederà alla defissione dei manifesti affissi fuori degli spazi autorizzati.
Devono essere rispettati i manifesti affissi regolarmente, che pertanto non devono essere strappati, deturpati o coperti.
Sono vietati gli scambi e le cessioni delle sezioni di spazio assegnate ai partiti e promotori ammessi alla campagna elettorale.
Si ricordano le principali disposizioni in materia di propaganda ( L. n.212/1956 e successive modificazioni) richiamate dalla circolare della Regione Toscana prot. n. 690046 del 02/09/2025
Dal 30' giorno antecedente le elezioni (quindi da venerdì 12 settembre 2025)
- è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico (ivi compresi striscioni, drappi, cartelli stradali, poster, scritte sui muri, gli stampati esposti nelle vetrine dei negozi ecc.). Fanno eccezione le insegne indicanti le sedi dei partiti e movimenti.
- è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa sia fissa ( a mezzo di cartelloni elettronici) che mobile (eseguita su mezzi mobili con apparecchiature luminose);
- Propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili: è ammessa ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili, quali automezzi, roulotte, ecc, che però non possono essere lasciati in sosta nelle vie o piazze o altri luoghi pubblici;
- Propaganda fonica non luminosa eseguita con mezzi mobili: l’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all’art. 7, secondo comma, della legge n. 130/1975 e subordinato alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui la propaganda si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto;
- Volantinaggio : è vietato il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico, mentre ne è consentita la distribuzione a mano;
INIZIO DEL DIVIETO DI PROPAGANDA
Ai sensi dell’art. 9, primo comma, della legge n. 212/1956, nel giorno precedente e in quelli della votazione, e quindi da sabato 11 a lunedì 13 ottobre 2025, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.
Inoltre, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della legge n. 212/1956, nei giorni della votazione, è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di metri 200 dall’ingresso delle sezioni elettorali.
Le norme che regolano la propaganda elettorale sono le seguenti: legge 04 aprile 1956, n. 212 (norme per la disciplina della propaganda elettorale); legge 22 febbraio 2000 n. 28 (disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e per la comunicazione politica)
Il Comune provvederà alla defissione dei manifesti affissi fuori degli spazi autorizzati.
Devono essere rispettati i manifesti affissi regolarmente, che pertanto non devono essere strappati, deturpati o coperti.
Sono vietati gli scambi e le cessioni delle sezioni di spazio assegnate ai partiti e promotori ammessi alla campagna elettorale.