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CONTRIBUTI A PRIVATI
PER L’ABBATTIMENTO
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Nuova procedura per l’ottenimento dei contributo per il superamento delle barriere
architettoniche. Tale nuova procedura, attivata su fondi e con procedure regionali è gestita per i Comuni di Sinalunga , Torrita di Siena e Trequanda da quest’ultimo quale Ente capofila secondo la formula della gestione associata.
Informazioni possono essere assunte presso : Comune di Trequanda
Ufficio Tecnico Comunale
Sig. Cortonesi Luca - Tel. 0577662009 Comune di Sinalunga
Servizio Istruzione Cultura e Politiche Sociali
Sig.ra Lucia Mazzetti - Tel. 0577635226
Comune di Torrita di Siena
Ufficio Tecnico Comunale
Sig.ra Alessandra Ciacci - Tel. 0577688210 .
I contributi ammontano al 50 % della spesa ammissibile ivi comprese le spese tecniche , con un limite di contributo di € 7.500,00 per spese tecniche ed opere edili, e € 10.000, 00 per acquisto ed installazione di attrezzature.
Per approfondire Sino al 31 dicembre 2006 è possibile presentare domanda di contributo a valere sulla Legge Regionale 47/1991 e relativo regolamento d’applicazione, per il superamento delle “barriere architettoniche”, su fondi da erogare nell’anno 2006.
1) POSSONO ACCEDERE A TALI CONTRIBUTI a) Le persone disabili con menomazioni o limitazioni permanenti di carattere fisico o di carattere sensoriale o di carattere cognitivo che abbiano o assumano, entro tre mesi dal momento della comunicazione del comune dell’ammissione al contributo quale beneficiario , la residenza anagrafica negli edifici interessati dagli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
b) Possono presentare la domanda coloro che esercitano la tutela, la potestà ovvero l’amministrazione di sostegno dei soggetti indicati al comma 1
2) SOGGETTI LEGITTIMATI A PERCEPIRE TALI CONTRIBUTI Oltre ai soggetti di cui al punto1, i soggetti che hanno sostenuto le spese di realizzazione degli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche, possono percepire i contributi regionali i soggetti che anno sostenuto le spese di realizzazione di detti interventi . Se i soggetti che hanno sostenuto effettivamente le spese sono diversi da quelli indicati al punto 1 , essi devono sottoscrive la domanda per conferma del contenuto e per adesione .
3) INTERVENTI AMMISSIBILI Sono ammessi ai contributi previsti nel titolo I bis della l.r. 47/1991 gli interventi diretti all’eliminazione delle barriere architettoniche e realizzati: a) in tutte le civili abitazioni, ivi incluse le pertinenze di tali abitazioni definite ai sensi dell’articolo 817 del codice civile, per le quali è stata presentata domanda dai soggetti di cui al precedente punto 1; b) in tutte le parti condominiali delle abitazioni indicate alla lettera a), definite ai sensi dell’articolo 1117 del codice civile.
Tali interventi devono essere finalizzati: I. a garantire, nella misura più ampia possibile, l’autonomia del richiedente nello svolgimento delle attività residenziali; II. a valorizzare le capacità residue del richiedente.
4) TIPOLOGIE DI INTERVENTO Gli interventi ammessi al contributo, possono consistere in: a) opere edilizie direttamente finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche, fisiche e percettive; b) acquisto e installazione di attrezzature direttamente finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche, fisiche e percettive
5) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA I soggetti legittimati, presentano al comune ove hanno la residenza anagrafica, ovvero ove è situato l’immobile, la domanda corredata della documentazione prevista, con l’indicazione delle opere da realizzare, delle attrezzature da acquistare e da installare, del relativo preventivo di spesa, allegando, altresì, apposita dichiarazione che attesta che i lavori non siano stati avviati o realizzati. La domanda può riguardare un solo intervento, ovvero un insieme sistematico di interventi funzionalmente connessi. Le domande devono essere presentate entro il 31 dicembre di ciascun anno, a valere su fondi da erogare nell’anno successivo. A ciascun richiedente, per una stessa unità immobiliare, può essere concesso un solo contributo derivante dal fondo regionale. Nel caso in cui in un edificio vi siano più disabili fruitori dello stesso intervento di eliminazione di barriere architettoniche, la domanda è presentata da uno di essi, fermo restando che per ogni specifico intervento può chiedersi un solo contributo. Le domande non soddisfatte nell’anno per insufficienza di fondi restano valide per i due anni successivi e sono valutate, per la formazione della nuova graduatoria.
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